Aggravamento e decesso
Aggravamento dell'infermità:
In caso di aggravamento dell'infermità, l'interessato può presentare domanda di revisione del giudizio entro 6 mesi dalla data di conoscenza dell'evento. Per il giudizio sull'aggravamento, la procedura è la stessa seguita per la richiesta dell’indennizzo.
Coloro che in conseguenza di vaccinazioni o trasfusioni di sangue o somministrazione di emoderivati abbiano contratto più di una patologia determinante esiti invalidanti distinti, possono presentare domanda di integrazione dell'indennizzo per doppia patologia.
Decesso del richiedente:
Nei casi in cui la persona danneggiata che ha presentato domanda muoia prima o durante la percezione dell'indennizzo, i ratei maturati e non erogati competono agli eredi in base alle quote parti di successione legittima o testamentaria.
In caso di decesso del danneggiato gli aventi diritto (nell'ordine previsto: coniuge, figli, genitori, fratelli minorenni, fratelli maggiorenni) possono presentare domanda per la corresponsione di un assegno una tantum di €77.468,53. La stessa va presentata presso l'Azienda USL dell'ultima residenza del soggetto danneggiato deceduto. La domanda può essere presentata dagli aventi diritto anche quando la persona danneggiata non ha presentato domanda di indennizzo mentre era in vita.
Ultimo aggiornamento:
28/05/2019