Esenzione ticket assistenza farmaceutica
Il ticket per i farmaci è di 2 Euro per confezione fino a un massimo di 4 Euro per ricetta (anche per antibiotici monodose, medicinali somministrabili solo per fleboclisi, di cui sono prescrivibili fino a 6 confezioni per ricetta).
Il cittadino, oltre alla quota fissa, paga la differenza tra il prezzo del farmaco che intende acquistare e quello rimborsato dal servizio sanitario quando:
- il medico prescrive un medicinale di costo più alto del prezzo di rimborso e indica sulla ricetta la non sostituibilità del farmaco;
- l'assistito rifiuta la sostituzione del medicinale più costoso con quello di prezzo più basso rimborsato da SSN.
Non pagano la quota fissa di 2 Euro per confezione:
- invalidi civili al 100%
- non vedenti ex art. 6 della Legge 482/68
- grandi invalidi del lavoro
- invalidi per servizio 1^ categoria
- danneggiati da vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazioni di emoderivati
- pazienti in trattamento con analgesici oppiacei nella terapia del dolore relativamente alle prescrizioni disciplinate dalla legge 8 febbario 2001, n. 12
- persone con esenzione per malattia rara
- persone con esenzione per patologie croniche e invalidanti (limitatamente alla prescrizione dei farmaci correlati alla patologia)
- sordomuti
- invalidi civili minori di 18 anni con indennità di frequenza
- assistiti esenti spesa farmaceutica per motivi di reddito (Esenzione con Codice 6R2). Per presentare la domanda vai alla pagina dello Sportello amministrativo distrettuale alla voce "11 Esenzioni per Reddito".
Non pagano la quota fissa di 2 Euro per confezione nè la differenza tra il prezzo del farmaco e quello di rimborso:
- invalidi di guerra titolari di pensioni vitalizie, deportati in campo di sterminio, perseguitati politici italiani antifascisti o razziali e loro familiari superstiti
- vittime del terrorismo, della criminalità organizzata e del dovere (e categorie equiparate)
Altre informazioni sull'esenzione dal ticket
Ultimo aggiornamento:
06/03/2023